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FOCUS - Statuti regionali

 Gli Statuti delle Regioni e il novellato art. 119 Cost.

Il legislatore di revisione costituzionale del 1999 ha dato prova, nel redigere il novellato primo comma dell’art. 123 della Carta, della consapevolezza della mancata realizzazione dell’autonomia delle regioni, da esercitarsi anche attraverso il loro funzionamento ordinario. Un assunto condivisibile, da attuare nell’interesse generale, considerata l’insufficienza organizzativa di alcune regioni a svolgere efficacemente i compiti assegnati loro dall’ordinamento, in rapporto alle rinnovate esigenze della pubblica amministrazione. Dunque, da parte del medesimo legislatore di rango costituzionale, un deciso impulso agli enti regionali, finalizzato a garantire un maggiore impegno e una particolare cura della propria attività istituzionale, dal momento che dallo spessore dei suoi “prodotti” dipende il loro grado di autonomia e, con essa, la qualità dell’erogazione dei diritti fondamentali dei cittadini, soprattutto in riferimento alla salute e all’assistenza sociale.
La volontà di prevedere l’ampliamento della portata statutaria, estesa dal legislatore di revisione del 1999 ai “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”, è da ritenersi sintomatica di tutto questo, ovverosia di superare l’eccessiva genericità della lettera costituzionale previgente, che si limitava ad attribuire allo statuto regionale il compito di stabilire “le norme relative alla organizzazione interna”. A ben vedere, un maggiore interessamento per quanto si debba concretamente produrre in favore della collettività, in termini di “servizio pubblico”, rispetto alla mera organizzazione burocratica del sistema autonomistico regionale.
Ebbene, malgrado un siffatto stimolo legislativo, quasi tutte le regioni hanno continuato a sottovalutare l’obbligo di individuare, con il proprio statuto, i principi fondamentali su cui fondare la loro organizzazione funzionale, e quindi il loro corretto funzionamento, limitandosi il più delle volte a concepirlo e approvarlo in modo tale da consolidare l’esistente. Un percorso – quest’ultimo – non condivisibile, perché, tra l’altro, dimostrativo di una particolare sottovalutazione del loro ruolo istituzionale, tanto significativa da consentire il mantenimento in essere dei vecchi statuti, inadeguati ai loro più attuali doveri istituzionali, soprattutto a quelli sopravvenuti a seguito dell’approvazione della legge costituzionale n. 3/2001.
Così facendo, in diverse regioni, si è seguitato: per un verso, a non definire compiutamente “la forma di governo” – nella sua dimensione più evoluta, strumentale alla migliore adozione dei provvedimenti di nuova specie assegnati dalla Costituzione – e “i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”; per l’altro, a dipendere eccessivamente dallo Stato, limitandosi a garantire l’assolvimento delle funzioni caratteristiche all’insegna di un esasperato centripetismo.

(segue)



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