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NUMERO 22 - 19/11/2008

 Una legge per Roma Capitale: l’attuazione dell’art. 114, comma 3, Cost.

La riforma del Titolo V, introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001, ha profondamente modificato anche il primo articolo del Titolo V: in una condivisibile logica di pari dignità istituzionale, che si affianca ai meccanismi di differenziazione funzionale disegnati dagli articoli 117, 118 e 119, il primo comma ha stabilito che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Il secondo comma esplicita il carattere di ente autonomo dei primi quattro soggetti, i cui poteri sono definiti secondo la Costituzione (ad essi giustappone lo Stato, di cui non può più essere postulata la sovranità, spettando essa al popolo, ai sensi dell’art. 1 Cost.). Il terzo comma dispone infine che “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.
Tale ultima disposizione pone un preliminare problema di interpretazione rispetto a cosa debba intendersi per “Roma”.
 
Il criterio storico-normativo, cioè quello volto ad attribuire al testo il significato presente al momento dell’approvazione della disposizione, sembra essere, nel caso specifico, quello più idoneo a cogliere la reale portata della norma. Così, pur sfuggendo ad un’assoluta cristallizzazione nel tempo del suo significato, che imporrebbe – secondo alcune tesi estreme – una legge costituzionale per la modifica della circoscrizione territoriale di Roma Capitale, all’esatta identificazione del termine “Roma” si perviene facendo riferimento a ciò che Roma rappresentava concretamente nel momento storico, ottobre del 2001, in cui la norma è stata inserita nell’ordinamento costituzionale.

(segue)



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