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NUMERO 22 - 19/11/2008

 Nota per la Commissione interistituzionale per Roma Capitale-L’ordinamento di Roma Capitale

1. Roma, Capitale della Repubblica, ha i caratteri della Città Metropolitana. Questo dato è pacifico ai sensi della legislazione vigente (art. 22, 1° co., t.u. enti locali). Ciò perché l’area di riferimento ha i caratteri dell’area Metropolitana, cioè di un’area in cui il comune principale (il Comune di Roma) e una serie di altri comuni limitrofi, sono collegati da "rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali" (art. ult. cit.).
Ciò comporta che l’ente di governo di Roma (della Città di Roma) non possa essere che un ente di governo metropolitano, cioè non un comune né una provincia, ma, appunto, una Città Metropolitana, come previsto dalla Costituzione (artt. 114, 1° co.; 118, 1° co.).
L’ambito territoriale della Città Metropolitana (l’area metropolitana) deve essere definito secondo i predetti criteri di cui all’art. 22, t.u., o secondo altri criteri similari (ma si tratta di criteri pacifici per definire il carattere metropolitano di un’area). Esso comprende quindi il territorio dell’attuale Comune di Roma e i territori di tutti quei comuni, limitrofi o comunque territorialmente connessi, che al primo sono legati dagli stretti rapporti di integrazione territoriale e funzionale cui fa riferimento la norma.
Ove l’area si faccia coincidere con l’intero territorio provinciale, singoli comuni compresi in essa, e marginali rispetto ad essa, potranno optare per accedere alle province confinanti. Mentre laddove l’area metropolitana si faccia coincidere con un territorio più ristretto di quello della provincia (il vero e proprio territorio metropolitano di Roma) dovrà essere stabilito che gli altri comuni compresi attualmente nel territorio provinciale, possano optare se entrare nella Città Metropolitana ovvero essere aggregati ad una delle province confinanti.

2. La Città di Roma Capitale, come Città Metropolitana, prende il posto della provincia che contestualmente viene soppressa. Al suo interno, si articola in comuni metropolitani che, salve successive modificazioni e aggregazioni (art. 133, Cost.) coincidono con i comuni compresi nell’area. L’organizzazione comunale della Città di Roma (assolutamente dominante rispetto alle altre organizzazioni che confluiscono nella Città Metropolitana, compresa l’organizzazione dell’ente provincia) necessariamente dovrà confluire, come l’organizzazione dell’attuale provincia, nell’organizzazione dell’ente metropolitano (ne costituirà la struttura principale).
Quindi, il livello comunale di governo della Città di Roma (intesa in senso stretto come aggregato urbano romano e suoi borghi e frazioni) dovrà essere ristrutturato partendo dalle attuali circoscrizioni trasformate a tutti gli effetti in comuni metropolitani. Ciò non impedisce che sia conservata una struttura centrale di coordinamento, di indirizzo e di raccordo, dei livelli comunali di governo dell’aggregato urbano romano. Quel che è certo è che l’attuale organizzazione comunale di Roma, la cui gran parte transiterà nell’ente metropolitano, dovrà essere ampiamente ridisegnata.

(segue)



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