Log in or Create account

NUMERO 24 - 17/12/2008

 Intervento sull'art. 20, d.l. 185/2008

Alle considerazioni già svolte da Maria Alessandra Sandulli e da Nino Paolantonio sull'art. 20 del d.l. 185/2008, vorrei aggiungere poche riflessioni, che si concentrano su alcuni aspetti del processo che il legislatore, nel redigere la norma, forse non ha valutato.
Segnalo, dunque, che il termine stabilito per la fissazione dell'udienza di merito (quindici giorni dalla scadenza, a sua volta, del diverso termine per la costituzione delle parti in giudizio), nella sua singolarità, non rende chiaro fino a quando sia possibile, per le parti, depositare ulteriori memorie e documenti. Di fatto, il termine di dieci e di cinque giorni prima dell'udienza rischia di essere nel caso di specie inattuabile.
Ugualmente, non è chiaro che cosa succeda nel caso in cui venga sollevato regolamento di competenza (inspiegabilmente, infatti, la norma ha trascurato di indicare la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, come invece è già stato stabilito in casi simili). Il regolamento, a rigore, può essere proposto sino a cinque giorni prima dell'udienza di trattazione nel merito (venti giorni dalla data di costituzione della resistente o del controinteresato, a loro volta dimidiati per effetto dell'art. 23 – bis). In questi casi il Tribunale, chiamato a conoscere del merito della causa, potrà ugualmente pronunciare sentenza pur essendo pendente il regolamento?

(segue)



Execution time: 29 ms - Your address is 3.137.162.129
Software Tour Operator