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NUMERO 7 - 08/04/2009

 Prime osservazioni al dispositivo della sentenza della Corte cost. che dichiara l'illegittimità costituzionale parziale della legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita

Una premessa necessaria si sostanzia nella considerazione che fino ad oggi è possibile conoscere, e anche in maniera molto sintetica e per certi versi criptica, solo il dispositivo della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita.
Ai fini di una maggiore comprensione per le riflessioni che di seguito verranno esposte, si riporta integralmente il comunicato apparso sul sito della Corte costituzionale l’1 aprile 2009 e il nuovo testo dell’articolo 14 della legge n. 40/2004, come risulta ora, in seguito all’intervento della Consulta.
Il comunicato recita: “La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale degli art. 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4.”...

(segue)
 
 



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