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NUMERO 7 - 02/04/2008

 La Provincia: storia istituzionale dell’ente locale più discusso.

Forse nessun ente territoriale ha subito e subisce una sorte tanto paradossale quanto quella che spetta alle Province italiane. A scadenze più o meno regolari, infatti, vi è chi propone l’abolizione di questo livello istituzionale intermedio ritenuto inutile, titolare di non meglio identificati poteri e competenze, presenza superflua posta tra il ben più connotato e definito Comune e la assai più rilevante Regione. Come è stato fatto notare, però, l’abolizione delle Province non è passaggio da poco, dal momento che un’espressa previsione costituzionale le definisce come parti costitutive della Repubblica e pertanto sarebbe necessario l’iter aggravato delle leggi di revisione costituzionale per eliminare dal panorama istituzionale italiano tale “inutile” livello territoriale.
Per altro, la commissione parlamentare per le riforme istituzionali istituita nella IX legislatura (la cosiddetta Commissione Bozzi), così come la successiva commissione per le riforme costituzionali presieduta dal presidente De Mita prima e Iotti poi nel corso della XI legislatura, ed anche la commissione bicamerale D’Alema, nata nel 1997 per elaborare un progetto di riforma della seconda parte della Costituzione, hanno affrontato il “nodo enti locali”, senza però riuscire a scioglierlo.
Successivamente, la riforma del Titolo V, approvata con legge costituzionale n. 3/2001, ha modificato sensibilmente gli articoli che riguardano i rapporti tra lo Stato e le regioni ed ha apportato modifiche anche allo status delle province.
Nella formulazione originaria, elaborata dalla seconda Sottocommissione in Assemblea costituente, l’art. 114 Cost. era così concepito: “La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni” e “Le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale”; nella stesura finale, l’articolo in questione divenne invece: “La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni”. A seguito della riforma del 2001, il novellato art. 114 Cost. afferma oggi che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e aggiunge poi che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Ben lungi quindi dall’abolire le province, la riforma del Titolo V ne ha anzi costituzionalizzato l’esistenza come parti costitutive della Repubblica ed ha affermato a livello costituzionale la loro natura di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni... (segue)

 



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