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FOCUS - Statuti regionali

La legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo

La promulgazione – dieci anni or sono – della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha aperto la fase delle più incisive riforme a livello costituzionale che abbiano interessato il regionalismo italiano negli ormai oltre 60 anni della sua storia. Al termine di un processo che aveva alle sue origini il progetto Labriola, la Commissione De Mita-Jotti, il Comitato Speroni e che, nella XIII legislatura, aveva trovato dei punti di cristallizzazione dapprima nel progetto della Commissione bicamerale D’Alema del 1997-98 e poi nel disegno di legge presentato da Giuliano Amato in qualità di ministro delle Riforme istituzionali del I governo D’Alema, la riscrittura delle regole costituzionali sul regionalismo si frammentò in due distinte leggi costituzionali: la prima, finalizzata a estendere alla Regione i sistemi di elezione diretta degli esecutivi già introdotti negli enti locali minori e, più immediatamente, a contrastare i c.d. “ribaltini” verificatisi in Molise, Campania, Calabria e Sicilia, adottata con il consenso di maggioranza ed opposizione; la seconda condotta in porto unilateralmente, con un solo in voto in più del quorum costituzionalmente previsto, dalla maggioranza di centrosinistra negli ultimi giorni della XIII legislatura. Nel loro insieme le due riforme hanno ridisegnato – sia pure a diversi livelli di incisività – tutte le disposizioni del titolo V, utilizzando tecniche spesso riconducibili, in vario modo, alle esperienze federali europee ed hanno posto le premesse per l’apertura di una fase nuova, non necessariamente di rottura radicale, ma quantomeno di significativo riequilibrio del regionalismo italiano. La ridefinizione delle regole costituzionali relative ai rapporti fra...(segue)

Il nuovo Statuto della Regione Campania. Le dichiarazioni identitarie

Premessa. Le “dichiarazioni identitarie” nel nuovo Statuto della Regione Campania. Come ogni stagione riformatrice che si rispetti, anche questa recente della nascita dei nuovi Statuti regionali in conseguenza della revisione costituzionale del 1999-2001 ha risvegliato suggestioni e suscitato fantasie istituzionali, di cui è sintomo, tra l’altro, la.... (segue)

Il nuovo Statuto della Regione Campania. Appunti sulla funzione legislativa regionale

Al procedimento di formazione delle leggi regionali è dedicato essenzialmente il titolo VI dello Statuto, salvo l’art. 56, che concerne specificamente la potestà regolamentare. Attorno a questa base normativa principale, si muovono poi tutta una serie di disposizioni che in misura diversa, più direttamente o meno direttamente.... (segue)

Il nuovo Statuto della Regione Campania. La potestà regolamentare.

Lo Statuto della Regione Campania disciplina la potestà regolamentare nell’art. 56, inserito dell’ambito del Titolo VI, relativo ai “Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti”.
 L’art. 56, strutturato in quattro commi, prevede l’emanazione dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale.... (segue)

Vicepresidente della giunta, prorogatio e forma di governo regionale

La figura del Vicepresidente della Giunta regionale rievoca i tentativi compiuti da alcune Regioni rivolti a limitare, attraverso la normativa statutaria, l’operatività della clausola simul stabunt simul cadent. La Regione Marche provò ad escludere il meccanismo in questione per le vicende concernenti il Presidente della Giunta... (segue)

  • Statuti regionali, Consulte statutarie e Corte costituzionale

    Con due deliberazioni successive (la n. 356 del 6 agosto 2009 e la n. 371 dell’8 ottobre 2009), il Consiglio regionale calabrese ha abrogato tre disposizioni dello Statuto della Regione, fra cui (oltre all’art. 7, relativo alla Consulta dell’ambiente e all’art. 56, sul Consiglio regionale dell’economia e del lavoro), l’art. 57, relativo alla Consulta statutaria... (segue)
  • Le elezioni regionali in tempo di crisi del sistema

    Le prossime elezioni regionali si collocheranno in uno snodo temporale in vista del quale è possibile proporre la ricostruzione di alcuni elementi di fondo dell’esperienza trascorsa e plausibili considerazioni di prospettiva: la forma di governo “transitoria” disegnata dall’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 ha conosciuto una fase di messa in opera lunga quanto basta a compierne una valutazione anche in chiave dinamica; si è intanto conclusa in quasi tutte le Regioni la stagione di approvazione dei nuovi Statuti, e sono state corrette in alcuni casi le formule (per alcuni aspetti, sono stati toccati anche i sistemi) elettorali regionali, talvolta approvando leggi organiche, piuttosto che dando corso alla, più diffusa, tecnica novellistica. La forma di governo che si è affermata non trova riscontro nelle ricostruzioni comparative dei modelli noti....(segue) 
  • Le dimissioni del Presidente della regione Lazio a dieci anni da una riforma incompleta

    Da quanto la legge costituzionale n. 1 del 1999 ha modificato la disciplina della forma di governo regionale ed ha introdotto il modello (confermato da tutti i dodici nuovi statuti regionali) della forma neo-parlamentare... (segue)


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