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NUMERO 11 - 28/05/2008

 L’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n° 117 e le pronunce della Corte di Giustizia: la norma è oggi costituzionalmente legittima?

L’insediamento del nuovo Governo, che al terzo punto del programma elettorale sottoposto agli elettori ha espressamente indicato tra le proprie missioni “la riforma della normativa anche costituzionale in tema di responsabilità penale, civile e disciplinare dei magistrati, al fine di aumentare le garanzie per i cittadini”, impone una riflessione sullo stato attuale della normativa attualmente vigente in materia di responsabilità civile, anche in prospettiva dell’attuazione dell’impegno sopra richiamato da parte della nuova maggioranza.
Come noto, prima dell’entrata in vigore delle L. 117/88, la responsabilità civile dei Magistrati era disciplinata, oltre che dall’art. 28 della Costituzione (tutt’ora vigente), dagli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile: più in particolare, l’art. 55 delimitava i casi nei quali il Giudice poteva essere considerato civilmente responsabile; l’art. 56 condizionava in vario modo l’esercizio della relativa azione, in particolare per il tramite della prevista autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia; l’art. 74, infine, estendeva tali norme anche ai Magistrati del pubblico ministero che fossero intervenuti nel processo civile...

(continua)  

 



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