Con la sentenza n. 164 del 2008 la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari in riferimento all’art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2002 (disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia all’articolo 14 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 1957 (Norme in materia di referendum popolare regionale).
In particolare, il comma 2 della disposizione da ultimo citata prevede come requisito di validità del referendum il quorum di partecipazione di un terzo degli elettori.
Le vicende che hanno dato origine alla censura possono essere così sintetizzate.
Il 7 marzo 2007 il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la “legge statutaria” ai sensi dell’art. 15 dello Statuto speciale. Su tale atto 19 consiglieri hanno richiesto il referendum di cui al comma 4 del medesimo art. 15 dello Statuto. Il 21 ottobre 2007 si è svolta la consultazione popolare con l’affluenza del 15,7% degli aventi diritto. Il quorum di un terzo degli elettori, previsto dalla disciplina regionale di rinvio, non è stato dunque raggiunto.
La Corte d’appello di Cagliari, in sede di procedimento di verifica dei risultati del referendum, come accennato, ha dunque sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale. I dubbi di incostituzionalità della norma erano prospettati in riferimento sia all’art. 108 Cost. che all’art. 15 della legge cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna).
Sotto il primo profilo, l’art. 15, comma 1, della l. r. della Sardegna n. 21 del 2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie) era censurato nella parte in cui fa rinvio all’art. 14, comma 1, della l.r. n. 20 del 1957, il quale prevede che “appena pervenuti i verbali (…) la Corte d’Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all’accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum”.
Il rimettente rilevava il contrasto con l’art. 108 Cost., in quanto la legge regionale avrebbe attribuito alla Corte d’Appello una funzione non contemplata nella legislazione sull’ordinamento giudiziario sulla cui disciplina è competente in via esclusiva lo Stato.
Sotto il secondo profilo, l’art. 15 della l. r. della Sardegna n. 21 del 2002 era censurato nella parte in cui fa rinvio al comma 2 dell’art. 14 della l. r. n. 20 del 1957, il quale prevede che la Corte d’Appello “dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori”. La disposizione, in sostanza, prevede un quorum di partecipazione (c.d. “quorum strutturale”) affinché il referendum sia considerato valido. Il rimettente riteneva violato l’art. 15, comma 4, dello Statuto speciale sardo, in quanto la disposizione censurata non avrebbe escluso espressamente l’applicabilità del quorum di partecipazione per il referendum sulla c.d. “legge statutaria”...(contnua)