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NUMERO 12 - 11/06/2008

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2623/2008, in tema di concessioni per la radiodiffusione televisiva - caso C. Europa 7 (tardività del ricorso proposto contro il decreto che autorizza Rete4 a trasmettere in via transitoria)

…L’impugnato decreto del 28 luglio 1999, pertanto, nel rigettare la domanda di concessione di RTI relativamente alla emittente Retequattro, abilitava RTI a proseguire l’attività della rete in via transitoria a condizione che le trasmissioni venissero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo utilizzando gli impianti e connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Tale decreto del 28 luglio 1999 è stato impugnato da centro Europa 7 con ricorso notificato il 25 febbraio 2000 ed assume carattere preliminare la questione della tempestività del ricorso, che il Tar ha ritenuto tardivo.
In primo luogo si deve rilevare che all’impugnazione del citato decreto si applica il termine di decadenza previsto per la contestazione dei provvedimenti amministrativi, dovendosi escludere la fondatezza della tesi della ricorrente, esposta nel terzo motivo, dell’inesistenza o della nullità del decreto….
…Va aggiunto che la giurisprudenza ha pacificamente escluso che il vizio del contrasto con il diritto comunitario possa essere qualificato in termini di nullità, precisando che l’entrata in vigore dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, ha codificato le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che costituiscono quindi un numero chiuso e all’interno delle quali non rientra il vizio consistente nella violazione del diritto comunitario (Cons. Stato, VI, 3 marzo 2006 n. 1023; in precedenza v. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2003, n. 35).
…Il Collegio rileva che, in effetti, l’abilitazione rilasciata a reti eccedenti trova il presupposto nell’art. 17 della citata delibera Agcom, che già aveva previsto che gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale eccedenti rispetto ai limiti previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, utilmente collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale, potessero proseguire in via transitoria l’esercizio delle reti eccedenti.
…L’interesse all’impugnazione è sorto nel momento stesso della conoscenza della previsione della prosecuzione in via transitoria delle reti eccedenti (entrata in vigore dell’art. 17 della delibera Agcom n. 78/98/Cons del 1 dicembre 1998 e approvazione in data 27 luglio 1999 della graduatoria) o, con specifico riferimento al d.m. 28 luglio 1999, nel momento della conoscenza dello stesso, da riportare al più tardi, come già evidenziato, al 18 settembre 1999.
Da ciò consegue la tardività del ricorso di primo grado notificato solo in data 25 febbraio 2000…



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