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NUMERO 12 - 11/06/2008

 E-government: la responsabilità della PA e dei propri agenti nel rapporto con gli amministrati

I primi approcci della Pubblica Amministrazione verso i sistemi informatici hanno avuto inizio già alla fine degli anni ‘70, quando ha preso campo l’idea che, attraverso detti strumenti, si potesse interagire con i cittadini in modo più efficiente, trasparente ed economico (cfr. già G. DUNI, L’utilizzabilità delle tecniche elettroniche nell’emanazione degli atti e dei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell’atto amministrativo emanato nella forma elettronica, in Riv. amm. Rep. it., 1978, 407 ss., ma anche M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato, 1979, in http://www.tecnichenormative.it/RapportoGiannini.pdf, il quale già richiamava l’attenzione del Parlamento al fatto che “l’innovazione amministrativa poggia su quella tecnologica”), ma è solo con il d.lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 che si ha una prima specifica disciplina in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche. È in tale occasione che, al fine di monitorare, pianificare, coordinare e verificare i risultati di volta in volta ottenuti al riguardo, viene istituita l’Autorità informatica per la Pubblica Amministrazione (AIPA), poi sostituita nel 2003 dal Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), stabilito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da questo momento i testi normativi appositamente dedicati a una disciplina sulla digitalizzazione della P.A., ed in particolare sul nuovo concetto di e-government, si susseguono, accanto a direttive e circolari del Governo, pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti...

(Segue)



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