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NUMERO 12 - 11/06/2008

 Sicurezza dei dati

La consapevolezza della necessità di intervenire in modo organico per garantire la sicurezza dei dati nell’impiego delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione nella Pubblica Amministrazione (e-government) è stata assunta dal legislatore italiano nel 2002.
Fino ad allora non era certo mancata l’adozione di normative finalizzate alla tutela della sicurezza dei dati ma il legislatore si era limitato ad interventi di portata generale, cioè non afferenti alle problematiche specificamente connesse agli istituti di ICT (information and comunication tecnology) nell’ambito della Pubblica Amministrazione. E’ il caso, ad esempio, della disciplina del trattamento dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675) e delle relative misure minime di sicurezza (d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318), misure che avrebbe dovuto adottare chiunque (privato o Pubblica Amministrazione) fosse «titolare del trattamento dei dati», oppure della firma digitale (d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513), istituto a disposizione della P.A. così come del privato cittadino.
Prima del 2002 il tema della sicurezza dei dati specificamente correlato all’e-government aveva invero trovato ingresso nella disciplina del protocollo informatico (d.p.r. 10 ottobre 1998, n. 428), specie nella parte riguardante le relative regole tecniche (d.p.c.m. 31 ottobre 2000). Un elemento importante, questo, dato che proprio il passaggio ad una gestione con sistemi informatici dell’attività di protocollazione dei documenti ha costituito la prima fondamentale tappa del processo di innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione dopo che il legislatore aveva riconosciuto la validità giuridica del documento elettronico (legge 15 marzo 1997, n. 59). Tuttavia il legislatore si era limitato in quell’occasione ad introdurre regole tecniche appositamente definite per lo specifico istituto del protocollo informatico ed era mancato da parte del Governo, al di là delle inevitabili misure di «adeguamento organizzativo e funzionale» richieste alle pubbliche amministrazioni dall’articolo 3 del citato d.p.c.m., un intervento di riorganizzazione delle strutture amministrative al fine specifico di apprestare adeguata tutela all’esigenza della sicurezza dei dati...

(Segue)


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