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NUMERO 12 - 11/06/2008

 L'avvento della digitalizzazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese

Il settore dei rapporti con le imprese offre un punto di osservazione privilegiato per valutare la portata del processo di digitalizzazione che, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, ha investito con intensità crescente l’attività delle amministrazioni centrali e periferiche.
Certo, anche il settore in esame non sfugge alla constatazione della esistenza di uno iato fra il dato normativo e quello reale. Pure in tale caso, la ragione della frattura deve individuarsi nella circostanza che l’impulso alla digitalizzazione non ha risposto a una esigenza proveniente dall’interno della P.A., ma è stato calato dall’alto: discendendo in via diretta dalla volontà del legislatore. Se è innegabile che l’origine spuria del processo abbia comportato un susseguirsi di norme (rectius di precetti verso la P.A.), spesso avulse dal contesto concreto e quindi destinate a non varcare la soglia del semplice flatus vocis, non si può però disconoscere che, dopo quasi dieci anni di fughe in avanti, ripensamenti e aggiustamenti, un qualche risultato lo si sia raggiunto.
Prima di concentrare l’attenzione sulle più significative innovazioni, mette conto di ricordare che, attraverso l’introduzione di procedure informatiche e telematiche, il legislatore domestico ha perseguito un duplice obiettivo: da un lato, quello di conseguire una maggiore efficienza e trasparenza in relazione all’operato della P.A., nonché una più agevole accessibilità nei suoi confronti da parte del privato; dall’altro, quello di ottenere una razionalizzazione della spesa pubblica, specie in relazione all’acquisizione di beni e servizi.
Si tratta, peraltro, di obiettivi sostanzialmente condivisi dallo stesso legislatore comunitario. Nella direttiva 2004/18/CE, recepita dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), il considerando n. 35 viene infatti a promuovere l’equiparazione degli strumenti elettronici a quelli classici di comunicazione e scambio di informazioni, proprio ponendo l’accento sulla semplificazione in tema di pubblicità degli appalti e sulla efficacia e trasparenza con riferimento alle procedure di aggiudicazione che le nuove tecnologie sarebbero in grado di assicurare. Dal canto suo, il considerando 12 riconosce che le procedure di «acquisto elettronico consentono un aumento della concorrenza e della efficacia della commessa pubblica».
Non si può fare a meno di avvertire che, anche nel più ristretto campo dei rapporti con le imprese, la digitalizzazione della P.A. continua a rimanere un cantiere aperto. Basti soltanto pensare che per l’effettiva introduzione di talune nuove procedure di acquisto elettronico delineate dal Codice dei contratti pubblici occorre ancora attendere l’emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del medesimo testo normativo (cfr. art. 256, comma 4, del Codice): restando fino a quel momento in vigore le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi).

(Segue)



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