Il legislatore italiano è intervenuto per la prima volta a disciplinare la materia dell’accessibilità ai siti internet delle pubbliche amministrazioni soltanto nel 2004.
Tale materia, precedentemente, non era in alcun modo stata oggetto dell’attenzione del legislatore, nonostante le numerose prese di posizione dell’Unione Europea e dei Consorzi Internazionali, come il World Wide Web Consortium (3WC), che, invece, ne facevano una delle questioni più importanti in materia di e-government.
Un intervento del legislatore italiano, pertanto, tardivo, ancor di più poiché si era sempre più reso necessario indicare almeno alcuni “paletti” da rispettare nella messa in rete dei siti internet delle pubbliche amministrazioni.
Secondo diversi rapporti ISTAT, in effetti, le persone disabili in Italia sono circa 2,6 milioni, il 5% della popolazione complessiva. Questi dati sono certamente rilevanti, tali da non poter più passare inosservati. Di seguito si analizzeranno i pregi e i difetti della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nota come “legge Stanca”, appunto, il primo intervento del legislatore in questa materia. È tuttavia fondamentale spendere prima alcune considerazioni sul fenomeno in sé considerato, per cercare di inquadrare, anche da un punto di vista culturale e non solo giuridico, la questione.
Il legislatore, sia prima che dopo il 2004, non ha fornito una definizione legislativa di persona “disabile”. Infatti, né con la legge n. 104 del 1992 né con la legge n. 68 del 1999 si è definita la disabilità: la prima legge trattava solamente di una categoria di disabili, gli handicappati, mentre, la seconda, si limitava a stilare un elenco di cause d’invalidità e di minorazioni verificatesi le quali la persona acquisiva un vero e proprio diritto ad essere assunta. Ed anche la stessa “legge Stanca” non fornisce una definizione delle persone disabili.
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