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NUMERO 13 - 25/06/2008

 TAR VENETO, Ordinanza n. 435/2008, sull'ampliamento della base USA di Vicenza

...Considerato altresì che, nella presente fattispecie, l’assenso del Governo italiano risulta essere stato formulato, del tutto impropriamente, da un dirigente del Ministero della Difesa, al di fuori di qualsiasi possibile imputazione di competenze e di responsabilità ad esso ascrivibili in relazione all’altissimo rilievo della materia;

che, sia pure ad una delibazione sommaria, oltre ai predetti, sussistono numerosi altri profili di illegittimità del procedimento svolto, alla luce della normativa nazionale ed altresì europea, profili, questi, emersi dalla documentazione acquisita, sia nelle precedenti fasi di giudizio sia a seguito di ordinanze di rilascio di documenti nell’esercizio di diritto di accesso e che hanno evidenziato come l’autorizzazione sia stata rilasciata non solo per quanto riguarda l’insediamento delle nuove strutture della base militare, ma anche per la realizzazione delle relative opere , senza procedere alla verifica ex ante, del rispetto delle condizioni esplicitamente apposte;

Rilevato altresì che è stata contestualmente autorizzata la pubblicazione del bando di gara, peraltro attualmente già esperito, (per quanto riferito dalle parti) senza che consti il rispetto delle normative europee ed italiane in materia di procedure ad evidenza pubblica per la assegnazione di commesse pubbliche e comunque senza alcuna giustificazione circa la praticabilità di legittime deroghe in ricorrenza dei necessari presupposti.

Considerato che, per disposizione del commissario straordinario On. Costa, era stata prevista come condizione la redazione di un progetto alternativo   relativo in particolare agli accessi alla base, del che non è riscontabile alcuna menzione nella autorizzazione;

che, per quanto detto, sussistono gravi dubbi - come affermato dalla ricorrente - circa la conferenza e la riferibilità della VINCA rilasciata dalla Regione;

che il pregiudizio lamentato appare configurabile anche in ordine all’impatto del consistente insediamento (e della connessa antropizzazione) sulla situazione ambientale, del traffico, dell’incremento dell’inquinamento e in ordine al rischio di danneggiamento ed alterazione delle falde acquifere.

Considerato infine che manca ogni riscontro di avvenuta consultazione della popolazione interessata secondo il disposto del “ memorandum “ depositato in atti;

che riservata ogni determinazione circa la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, appare opportuno – allo stato - sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, inibendo nei confronti di chicchessia l’inizio di ogni attività diretta a realizzare l’intervento e ciò sotto l’intervento ed il controllo degli organi del Comune di Vicenza competenti in materia di edilizia ed urbanistica.

          Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione nei sensi di cui in motivazione



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