In un interessante scritto pubblicato su queste pagine si argomenta nel senso che i commissari ad acta nominati ai fini del ripianamento dei disavanzi sanitari regionali secondo le procedure di cui al comma 174 dell’art. 1 della l. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - modificato e dettagliato, rispettivamente, dal comma 277 dell’art. 1 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dal comma 796 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – e di cui all’art. 4 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 novembre 2007, n. 222, avrebbero competenze sostanzialmente legislative, che indurrebbero a taluni dubbi di costituzionalità.
Nel rinviare a quella sede per la ricostruzione del contesto generale nel quale si inseriscono le misure legislative citate, si ritiene opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in ordine all’asserita natura legislativa del potere sostitutivo esercitato dai commissari ad acta.
Al riguardo ci si è in più occasioni soffermati sul potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., ed in particolare sulla relativa natura giuridica, argomentando nel senso che può configurarsi solo in termini di titolo all’adozione da parte del Governo, direttamente o per il tramite di un commissario, di atti amministrativi, di titolarità diretta dell’ente sostituito in quanto il commissario ad acta ne è un organo straordinario.
Si è conseguentemente escluso che il Governo possa incidere direttamente in via normativa, legislativa o regolamentare, su singoli atti degli organi sostituiti, alterandone la natura giuridica originaria.
In questa occasione, e sullo spunto del citato scritto, si ritiene di soffermarsi sulla prospettata natura legislativa degli atti con i quali i presidenti di regione nominati commissari ad acta sono chiamati ad assicurare ai sensi della normativa citata il ripianamento dei disavanzi sanitari regionali.
(segue)
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