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di Cristiano Bevilacqua
Gli strumenti di raccordo tra la Regione siciliana e gli enti locali nella tutela contro l'inquinamento atmosferico: dal d. lgs 351/99 al piano regionale di coordinamento
Il nuovo Titolo V, Parte II, Cost., così come riformato dalla legge cost. n. 3 del 2001, modifica sensibilmente l’assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali anche con specifico riferimento alla tutela dell’ambiente, che compare esplicitamente nel testo costituzionale.
Attenendosi alla terminologia utilizzata dall’art. 117 Cost., la tutela dell’ambiente ricade all’interno della potestà legislativa esclusiva dello Stato; ciò dovrebbe implicare che anche la potestà regolamentare su tale materia dovrebbe appartenere esclusivamente allo Stato salva la possibilità di delegarla alle Regioni secondo il disposto dell’art. 117, comma 6, Cost.
La Corte Costituzionale, però, con varie e consolidate pronunzie, ha modificato l’impianto tradizionalmente monistico del “governo dell’ambiente” emergente dalla novella costituzionale, affermando che la trasversalità della materia ambiente implica delle inevitabili interferenze con le materie rientranti nella potestà legislativa delle Regioni, non potendo così escludere quest’ultime dalla partecipazione alla tutela dello stesso.
Recentemente il giudice delle leggi, ha precisato che l’ambiente va definito come: “parte di biosfera che riguarda l’intero territorio nazionale” e considerato come un’unica entità organica, “un bene della vita materiale e complesso” costituito da diverse componenti. In base a ciò ed alla previsione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato dettare la disciplina per la tutela sia per il bene ambiente unitariamente considerato sia per le singole componenti intese come parte del tutto.
La Corte, però, ha chiarito anche il concetto di “trasversalità” dell’ambiente nel senso che: “
accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati.”
. La trasversalità si traduce quindi in una “co-insistenza” sul medesimo oggetto di diversi interessi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi:“la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi.”.
(segue)
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