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NUMERO 15 - 23/07/2008

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 289/2008, in materia di coordinamento della finanza pubblica

Bilancio e contabilità pubblica - Enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione nella misura del 10 per cento delle spese di funzionamento relative all'anno 2006, nonché nella misura del 20 per cento di quelle iniziali dell'anno 2006 per il triennio 2007-2009.

Regola del contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto - Obbligo per gli enti che non ricevono contributi statali di versare le eccedenze di spesa risultanti dai consuntivi degli anni 2005, 2006 e 2007 all'entrata del bilancio dello Stato;

Riduzione rispetto alla finanziaria per il 2006 del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sostenute dalla pubblica amministrazione;  Norme di contenimento della spesa per commissioni, comitati ed organismi - Applicabilità, quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, alle Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. 

(non fond. -  inamm. -  cessata materia del contendere) 



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