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NUMERO 15 - 23/07/2008

 Il danno da ritardo tra bene della vita finale e mero interesse al rispetto dei tempi del procedimento

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale il danno lamentato derivi dal mancato esercizio di un potere autoritativo nei tempi prefigurati da norme di legge, sia qualora si richieda il danno per mancata emanazione di un provvedimento a contenuto favorevole, sia che si agisca per il risarcimento dal danno da mero ritardo per lesione dell’interesse procedimentale al corretto svolgimento e al rispetto dei tempi del procedimento, in quanto, ai fini della giurisdizione, rileva l’inerenza del comportamento omissivo ad un potere di natura autoritativa della p.a.
Il principio della domanda impedisce al giudice, al quale sia stato chiesto di pronunciarsi sul danno da ritardo per mancato conseguimento del bene della vita richiesto, di pronunciarsi sul mero danno che può subirsi per effetto di una illegittimità procedimentale consistente nel mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, occorrendo per la liquidazione di un tale danno un’apposita domanda di parte.
Non può accogliersi la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’emanazione di un provvedimento favorevole qualora residui in capo all’organo tenuto all’emanazione del provvedimento un margine di apprezzamento discrezionale.
Qualora nel corso del procedimento sopravvenga l’approvazione di una nuova disciplina urbanistica che precluda all’amministrazione l’adozione del provvedimento richiesto, in mancanza di impugnazione di tale disciplina sopravvenuta, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno per mancato conseguimento del bene della vita oggetto della pretesa dell’istante.

(segue)



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