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NUMERO 16 - 06/08/2008

 Segnalazione sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuta nell'art. 23-bis de ddl di conversione del dl n. 112/2008

(dal sito dell'Antitrust)
COMUNICATO STAMPA


SERVIZI PUBBLICI LOCALI: ANTITRUST, SENZA RISORSE AD AUTORITA’ RIFORMA A RISCHIO

Il controllo sulle deroghe risulterebbe inefficace. Occorre ampliare l’organico per evitare la paralisi dell’istituzione. Segnalazione a Governo e Parlamento

 

La riforma dei servizi pubblici locali, contenuta nell’emendamento alla manovra, pur rappresentando un tentativo positivo, è suscettibile di miglioramento, per garantire una maggiore concorrenza finalizzata all’efficienza operativa dei servizi stessi.

Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione inviata a Governo e Parlamento.

L’Antitrust giudica condivisibile l’affermazione di principio secondo la quale il conferimento della gestione avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Tuttavia la facoltà di deroga a tale principio, prevista dallo stesso articolo, da un lato riproduce i meccanismi vigenti del c.d. in house e del partenariato pubblico-privato, dall’altro non evita il conflitto di interessi tra enti pubblici controllori/azionisti ed enti pubblici gestori di servizi pubblici. L’obbligo a carico degli enti locali di sottoporre, in caso di deroga, una relazione all’Antitrust, rappresenta l’unico argine amministrativo ad interpretazioni troppo estensive sulla derogabilità, ma rischia di non essere sufficiente. L’Autorità si impegna infatti a svolgere al meglio questa funzione, sia pure solo consultiva, ma sottolinea con preoccupazione come a questa non si accompagni l’assegnazione di risorse aggiuntive che sono invece assolutamente necessarie per lo svolgimento dei nuovi compiti istituzionali, pena il pregiudizio nell’efficiente adempimento anche di quelli già esistenti.

Per l’Antitrust occorre inoltre riformulare la norma sulla proprietà delle reti, chiarendo che non viene imposta la pubblica proprietà delle reti che sino ad oggi sono private, fermo restando il principio che la gestione sia aperta ai privati.

Quanto alle gare multiutility, previste dalla riforma, sarebbe necessario stabilire per legge rigorosi criteri per vincolare questa scelta alla dimostrazione di un effettivo vantaggio economico. Diversamente si corre il rischio di agevolare le imprese che sono già organizzate con attività multisettoriali.

 

 

Roma, 24 luglio 2008



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