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di Giuseppe Naimo
L'accreditamento e la stipula del contratto in materia di servizi sanitari: quale strada per arrivare dall'uno all'altra?
La recente legge della Regione Calabria in materia di accreditamenti, anche per la sua formulazione testuale, funge da utile pretesto per affrontare l’argomento – ovviamente, di portata trascendente le semplice dimensione regionale – dell’effettiva natura del contratto che viene stipulato tra le Aziende sanitarie e le strutture private ed i professionisti accreditati.
Con la Delibera legislativa n° 273 del 10.7.08, approvata in tale data dal Consiglio Regionale della Calabria, ed in corso di pubblicazione sul B.U.R.C., è stata approvata la legge regionale ordinamentale della materia: il c. 3 dell’art. 11 prevede che “L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per i'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza”, mentre il c.2 dell’art. 13 del medesimo provvedimento prevede inoltre che “Le Aziende sanitarie definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale”.
Si tratta, a questo punto, di individuare la procedura attraverso la quale le Aziende ed i soggetti accreditati dovranno arrivare alla stipula in forma scritta del relativo contratto a titolo oneroso.
Occorre, a tal proposito, premettere che, secondo la conforme giurisprudenza comunitaria, il carattere oneroso di un contratto si riferisce alla controprestazione erogata dall’autorità pubblica interessata a motivo dell’esecuzione delle prestazioni dei servizi che costituiscono oggetto del contratto (v., in tal senso, con riferimento alla direttiva 93/37, Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 2001, causa C‑399/98, Ordine degli Architetti e a., Racc. pag. I‑5409, punto 77; con riferimento alla Direttiva 92/50, sentenza 29.11.07, causa C-119/06, Commissione /Repubblica Italiana, punto 47).
(segue)
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