Log in or Create account

NUMERO 16 - 06/08/2008

 La riforma dell'ordinamento giudiziario: questione strumentale o problema reale?

In un volume “non” sospetto edito da Laterza nel 1994 e curato da B.Caravita dal titolo Magistratura, CSM e principi costituzionali, in cui venivano riprodotte le relazioni svolte in un Convegno dall’analogo titolo, sostanzialmente tutti gli autori, affrontando il tema cruciale del rapporto politica-magistratura nelle sue varie sfaccettature (CSM-Governo; CSM-Presidente della Repubblica, CSM-Ministro; CSM-Parlamento; CSM-giudici…) e secondo sensibilità assai diverse, quando non speculari, concludevano per la necessità, e anzi per l’indifferibilità, di una riforma dell’ordinamento giudiziario, “ivi compresi, lo status dei giudici in tutte le sue forme e le prerogative costituzionali del CSM che debbono essere conservate”.
Come noto in quel periodo elementi contingenti, quali l’aperto scontro tra magistratura ed ampie zone del sistema politico, condussero a completa maturazione talune situazioni di crisi già latenti da molti anni: l’ibrida collocazione costituzionale del CSM, la sua palese “politicizzazione” quale spia della politicizzazione di parte della magistratura e, non ultima, la colpevole inerzia del legislatore nel porre mano alla riforma dell’ordinamento giudiziario. 
Se, come appare evidente, le cause della situazione di crisi tra politica e magistratura esplosa tra il 1992 e il 1994 non sono ancora superate, è perché esse sono evidentemente meno banali e ben più profonde di quelle che la vulgata vorrebbe accreditare ad abusi di posizione costituzionale e privilegi, pur presenti e da combattere. 
Tra quelle più palesi, e universalmente riconosciute, va annoverata l’incapacità del sistema politico-istituzionale di leggere ed accompagnare, con adeguate riforme strutturali (prima fra tutte la selezione e la formazione dei magistrati), il passaggio dal modello liberale positivistico del diritto come sistema completo e coerente (in cui il legislatore assolve una funzione “ordinante” e tutti gli altri - compreso il giudiziario - una funzione “servente”) ad un sistema in cui la legge costituisce l’esito di transazioni che generano risultati non univoci. Rispetto a tale passaggio, infatti, la stessa attività giudiziaria si è completamente trasformata: da applicatrice della legge ad attributrice ad essa di uno dei significati possibili e costituzionalmente compatibili.

(segue)



Execution time: 33 ms - Your address is 3.142.173.37
Software Tour Operator