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NUMERO 16 - 06/08/2008

 Speciale Autonomie Funzionali

Una stagione di riforme. L’evoluzione del concetto di Stato ha subito negli ultimi venti anni una drastica accelerazione sulla base di processi individuabili sia all’interno dell’ordinamento che al di fuori dei confini nazionali; da una parte i processi di privatizzazione negli anni ’90, così come l’avvio del decentramento amministrativo e dall’altra il crescente e preminente ruolo dell’Unione europea, solo per citare i fattori più rilevanti, hanno mostrato l’inadeguatezza della concezione classica fondata sullo Stato accentrato e unico esecutore della funzione pubblica.
Ciò ha reso necessaria una rivisitazione del concetto di forma di Stato, che fonda le proprie radici proprio sul binomio Stato-Istituzione e Stato-Comunità.
 
La stagione delle riforme amministrative, che sono iniziate con la legge Bassanini (n. 59 del 1997), ha inaugurato un nuovo modo di concepire la distribuzione delle funzioni pubbliche all’interno dell’ordinamento, articolate non solo tra gli enti istituzionali, ma anche tra i soggetti espressione del pluralismo sociale. Si sono cercate, pertanto, di superare le vecchie ed inadeguate strutture dell’amministrazione statale, per creare dei modelli più elastici capaci di adattarsi ad una realtà sempre più complessa sia sul piano tecnico che sociale, derivante dall’integrazione pubblico-privato. Tale processo ha trovato il suo fondamento nel rinnovato valore del principio pluralistico e nella forza espansiva del principio di sussidiarietà orizzontale, che hanno entrambi nella Carta costituzionale un esplicito riconoscimento. 
La scelta dei Costituenti, infatti, ha consacrato all’art. 2 Cost. il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, elevando, così, a rango costituzionale il pluralismo inteso non solo sul piano istituzionale, ma anche sociale. Allo stesso tempo, l’introduzione, con la riforma costituzionale del 2001, del principio di sussidiarietà a livello orizzontale (art. 118, IV c. Cost.) ha previsto che le Istituzioni debbano favorire lo svolgimento da parte dei soggetti del pluralismo dei compiti e delle attività di interesse pubblico.
 
 
Le autonomie funzionali. Questi principi costituzionali costituiscono il terreno teorico, su cui si fonda il concetto di autonomia funzionale. Tale definizione identifica soggetti dotati di autonomia organizzativa (autoamministrazione) e per quanto possibile autonomi rispetto alla struttura statale nell’esercizio delle loro funzioni; ma fondamentalmente si caratterizzano per essere rappresentativi di determinate collettività o comunità radicate nella società civile.
E’certo che i modelli di autonomia funzionale non debbono presentare delle caratteristiche troppo rigide o sottostare a definizioni eccessivamente formali, per essere in grado di determinarsi autonomamente sulla base dei compiti specifici di cui la stessa comunità, per le sue caratteristiche specifiche, richiede tutela.
 
 
Lo speciale. Il presente focus si propone di approfondire il dibattito intorno alle autonomie funzionali sul piano teorico per comprendere la loro natura e il loro corretto collocamento all’interno dell’ordinamento (Beniamino Caravita di Toritto, Camere di commercio e autonomie funzionali: la creazione di un originale modello istituzionale e la strada per una sua definitiva affermazione nella realtà costituzionale italiana, 09-02-2006); allo stesso tempo verranno analizzati alcuni casi concreti, come l’esperienza delle Camere di commercio (Frida Palella, Il ruolo del sistema camerale nella crescita economica dell'Unione Europea, 03-11-2007), delle Università, delle Istituzioni scolastiche ovvero ancora delle Fondazioni bancarie (Beniamino Caravita di Toritto, Le fondazioni di origine bancaria come formazioni sociali, 19-02-2008; Carlo Bottari, Fondazioni bancarie e riforma del Titolo V della Costituzione, 26-07-2005), per cercare di definire quantomeno le caratteristiche generali del modello “autonomia funzionale”.
Inoltre, si intende far partecipare al dibattito, oltre agli studiosi, anche i protagonisti che operano all’interno dei singoli enti di autonomia funzionale, per offrire una testimonianza diretta delle tendenze e delle problematiche quotidianamente affrontate (Renato Viale, Vice Presidente Vicario di Unioncamere, L'arbitrato amministrato delle Camere di commercio, 29-05-2007; Antonio Tamborrino, Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti,L'arbitrato e la risoluzione delle controversie economico-patrimoniali, 28-05-2007).  
La sezione sarà arricchita da un’ampia documentazione relativa sia alla normativa (legge n. 580 del 1993 delle Camere di commercio) che alla giurisprudenza (sentenze della Corte cost. n. 477 del 2000 , n. 159/2007, n. 273/2007 e n. 374 del 2007 sulle Camere di commercio – sentenze della Corte cost. n. 300 e 301 del 2003 sulle Fondazioni bancarie), attinente ai soggetti di autonomia funzionale.
Infine, una parte sarà dedicata alla panorama internazionale, offrendo approfondimenti teorici e casi di studio sulle realtà esistenti negli ordinamenti stranieri (Harald Eberhard, Nichtterritoriale Selbstverwaltung. 08-07-2008).
 
 
 
 
 
 
 



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