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NUMERO 17 - 10/09/2008

 Lo Statuto di autonomia del 2006 come (discutibile) strumento per la realizzazione dell'autogoverno della Catalogna

Ciò che si conosce come Statuto catalano del 2006 è costituito, in realtà, dalla riforma – totale – dello Statuto del 1979. Prima di esaminare l’iter di riforma statutaria seguito in Catalogna e le ragioni alle quali quest’ultima ha risposto (par. 2), come anche i suoi stessi contenuti (par. 3), occorre operare una sommaria analisi dei procedimenti di riforma degli Statuti di autonomia e, tra questi, in particolare, delle Comunità autonome (d’ora in poi CCAA) di regime speciale, tra le quali figura la Catalogna. Ciò serve a comprendere meglio cosa comporti la riforma statutaria e come si realizzi, di che tipo di riforma si stia parlando e dei problemi implicati dal riconoscimento alla dimensione statutaria di quelle materie che sono strettamente connesse alle diverse dimensioni dell’autogoverno.
I procedimenti di riforma statutaria possono essere classificati in funzione del grado di partecipazione, negli stessi, della Comunità autonoma e dello Stato, complessivamente considerato. Oltre agli artt. 147.3 e 152 della Costituzione (d’ora in poi CE) che contengono una disciplina parziale, gli Statuti e le norme di diritto parlamentare incidono sulla sua disciplina. I primi intervengono sopratutto nella prima fase, che si svolge all’interno delle istituzioni autonomistiche, le seconde nella seconda fase, nella quale si realizza la negoziazione nell’ambito delle Cortes e l’approvazione da parte di queste ultime. Sulla base di tale complesso normativo, con riferimento al procedimento di riforma (come avviene per la stessa elaborazione) è dato assumere l’esistenza di quattro tipi di Statuti.
Nell’ordinamento spagnolo, solo gli Statuti godono di un procedimento specifico di riforma previsto nella stessa norma, come per la Costituzione.Possiamo, quindi, fare riferimento al potere di riforma dello Statuto a partire dalle funzioni cui è chiamato o dai relativi titolari. Tale potere non equivale al potere di revisione della Costituzione. La riforma di quest’ultima potrebbe determinare la modifica dello Statuto, per cui gli Statuti possono essere riformati al di fuori della Comunità autonoma e senza partecipazione di sorta nel procedimento di riforma costituzionale, salvo che nella fase di iniziativa o proposta della riforma mediante le Assemblee delle CCAA. Da questo momento saranno le Cortes Generales e, in concreto, il popolo spagnolo, a dover approvare il testo di riforma. A differenza di alcuni sistemi federali, non si richiede l’approvazione da parte di un numero minimo di CCAA, né le stesse appaiono come parte del patto costituzionale (art. 166 CE, che rinvia all’art. 87 CE).



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