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NUMERO 18 - 24/09/2008

 Lo stato autonomico. Evoluzione e qualche conclusione sulla prima riforma integrale di alcuni statuti

Nella prospettiva della distribuzione territoriale del potere, la forma di Stato spagnola è quella dello Stato autonomico, come si prevede implicitamente nella Costituzione del 1978. Si tratta di uno Stato composto nel quale si stanno formando alcuni degli enti territoriali periferici più decentralizzati del mondo per la qualità e la quantità delle competenze esercitate, per la garanzia di autonomia politica, per il livello di autonomia finanziaria, per la percentuale di spesa gestita rispetto al prodotto interno lordo dello Stato, come anche per il livello di prossimità con il cittadino dell’amministrazione autonomica rispetto a quella statale.
I principi di autonomia, unità, solidarietà e cooperazione caratterizzano lo Stato autonomico, come avviene nei rimanenti stati composti; tuttavia, a differenza di questi ultimi, e soprattutto del modello federale, lo Stato autonomico si caratterizza per il principio dispositivo e per quello dinamico. Occorre soffermarsi, anche se brevemente, sulla spiegazione di questi sei principi.
Il principio di autonomia è sancito nell’art. 2 del Titolo Primo della Costituzione, sedes materiae che si caratterizza per il fatto di contenere le decisioni costituzionali fondamentali; pertanto, esso risulta protetto dal procedimento di riforma aggravato – quello più rigido fra i due previsti – necessario per la riforma totale della Costituzione. Tutto ciò indica l’importanza che il costituente attribuì a tali decisioni. Tale disposizione “riconosce e garantisce il diritto all’autonomia di tutte le nazionalità e regioni che la compongono (il riferimento è alla Nazione spagnola)”. Lo sviluppo fondamentale di tale disposizione è contenuto nel Titolo VIII della Costituzione spagnola (d’ora in poi CE), il cui primo capitolo si apre con l’art. 137, che, dopo aver indicato che lo Stato si organizza territorialmente in Municipi, Province e Comunità autonome, riconosce a tali entità autonomia per la gestione dei rispettivi interessi. Lo sviluppo più esplicito è contenuto nel capitolo terzo, artt. da 143 a 158, fra cui si deve sottolineare in particolare l’art. 156.1, all’interno del quale si prevede l’autonomia finanziaria, fulcro di ciò che si andrà di seguito sviluppando.

(segue)



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