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FOCUS - Statuti regionali

 Un nuovo sistema elettorale per la Regione Lazio: ipotesi di lavoro

Nel prossimo autunno, la Commissione affari costituzionali e statutari del Consiglio regionale del Lazio, dopo aver concluso l’esame del nuovo regolamento consiliare, affronterà il tema della riforma della legge elettorale regionale in vista delle consultazioni della primavera del 2010.
Il “sistema di elezione” del Presidente e dei Consiglieri regionali, come prevede l’art. 122 della Costituzione, è oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la Regione. Il Parlamento ha adottato, in questo senso, la legge n. 165 del 2004 che detta i principi fondamentali della materia che, in ogni modo, non costituisce l’unica fonte che il legislatore regionale deve tenere in considerazione per predisporre la modifica della disciplina elettorale.
Come la Corte costituzionale ha più volte rilevato, infatti, la forma di governo della Regione (ossia il rapporto tra Consiglio, Giunta e Presidente), il numero dei Consiglieri (disciplinati entrambi nello Statuto regionale) e le regole sui casi di ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche regionali condizionano – a loro volta - le scelte del legislatore regionale relativamente al sistema elettorale.
Nello specifico, dunque, per la redazione di proposte sul sistema elettorale della Regione Lazio, occorre far riferimento, non solo alla legge quadro statale n. 165 del 2004, ma anche alle previsioni statutarie (adottate “in armonia” con il dettato costituzionale) e alle norme di legge relative ai casi di ineleggibilità ed incompatibilità ex art. 122 della Costituzione.
Sulla base di queste previsioni, la Regione Lazio si caratterizza per la presenza di un Consiglio regionale composta da 70 consiglieri con l’aggiunta del Presidente della Regione (art. 19, comma primo, Statuto); per l’elezione diretta del Presidente della Regione che, a sua volta, nomina e revoca gli assessori (scelti sia tra i consiglieri ovvero all’esterno); per la compatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere; per la formula del simul stabunt simul cadent in base alla quale, come noto, il Consiglio può sfiduciare il Presidente, ma si torna al voto per il rinnovo anche dell’organo assembleare.
Il sistema elettorale vigente, disciplinato dal combinato disposto della legge regionale n. 2 del 2005 e della legge statale n. 43 del 1995, prevede l’assegnazione di un premio di maggioranza a favore della coalizione che sostiene il Presidente eletto. Tale premio si costruisce attraverso l’elezione al Consiglio regionale dei candidati presenti nel listino maggioritario collegato al Presidente vincitore (composto, oltre che dal Presidente, da una lista di 14 nomi).   

(segue)



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