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di Renzo Dickmann
Il 'principio di legalità comunitaria' nel sindacato della Corte di Giustizia CE degli atti comunitari esecutivi di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Dopo poco più di due anni la CGCE si è pronunciata su di un complesso di ricorsi proposti contro le sentenze del Tribunale di Primo grado nelle cause T 306/01 e T 315/01, che si era avuto occasione di commentare su questa Rivista.
In questa sede si intende soffermarsi sulle principali questioni di diritto affrontate dalla CGCE, che ha annullato sia le sentenze del Tribunale sia il regolamento del Consiglio (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che imponeva specifiche misure restrittive di carattere patrimoniale ai ricorrenti.
Per consentire di apprezzare le questioni problematiche che si approfondiranno, si ricorda in breve che in conseguenza dei tragici fatti dell’11 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva intrapreso una serie di articolate iniziative contro i responsabili, individuabili nel regime talebano di Kabul e nella rete terroristica Al Quaeda, facente capo ad Osama bin Laden ed ai suoi affiliati. Le misure assunte dal Consiglio di sicurezza erano state disposte secondo la logica delle cd. smart sanctions con il consueto strumento della risoluzione, nel quadro delle previsioni della Carta delle Nazioni unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, che – nel perseguimento degli obiettivi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale – deferisce al Consiglio di sicurezza “la responsabilità principale” di assicurarne la realizzazione (art. 24, paragrafo 1) ed obbliga i membri dell’ONU ad eseguirne le decisioni (art. 25). In particolare la Carta prevede, all’art. 48, paragrafo 2, che le decisioni del Consiglio di sicurezza “sono eseguite dai membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri”, ed all’art. 103 la prevalenza degli obblighi da essa derivanti rispetto agli obblighi derivanti da altri accordi internazionali.
Dato quanto previsto dall’art. 48, paragrafo 2, della Carta, gli effetti delle decisioni del Consiglio di sicurezza devono essere ponderati non solo nell’ambito dei singoli ordinamenti statali, ma anche nella dimensione giuridica della Comunità europea e, nei settori non comunitarizzati, all’interno dell’Unione europea.
(segue)
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