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NUMERO 19 - 08/10/2008

 La soggettività costituzionale degli enti locali nel processo di attuazione del Titolo V della Costituzione

La novella costituzionale del 2001 ha attribuito a Comuni, Province e Città Metropolitane “la più ampia garanzia costituzionale già a partire dall’art. 114 che pone questi enti sullo stesso piano della Regione e dello Stato”. Con queste osservazioni, la manualistica costituzionale immediatamente successiva alla riforma, sottolineava come l’innovazione più importante della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione fosse la “previsione costituzionale secondo cui l’amministrazione pubblica deve essere, in linea tendenziale, una amministrazione locale”, in conseguenza della previsione contenuta nell’art. 118, secondo il quale le “funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni”.  Sulla stessa lunghezza d’onda, altra autorevole dottrina, commentava la citata riforma, rimarcando la “sensibile differenza” rispetto al Testo vigente prima della revisione, nel quale Comuni, Province e Città metropolitane non godevano di un riconoscimento e di un ‘autonomia costituzionale così marcati (segue)



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