Il comma 6-bis dell'art.24 l. 28 dicembre 2005, n. 262 (portato dal c.d. "decreto correttivo" di cui al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, art. 4, co. 3, lett. d) testualmente prevede che nell'"eserciziodelle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1" (Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave".
La genesi della norma è prioritariamente riconducibile ai rilievi espressi dai principali organismi sovranazionali in punto di legal protection della supervisione bancaria. Nella relazione illustrativa testualmente si legge che la limitazione dei profili soggettivi di imputazione della responsabilità aquiliana al dolo e alla colpa grave "appare necessaria per allinearsi agli standard internazionali, come rilevato dal Fondo Monetario Internazionale in esito alle verifiche condotte sui sistemi di vigilanza nel nostro paese.
(segue)
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