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NUMERO 22 - 19/11/2008

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 27145/2008, Le SS.UU. sul caso Englaro

(dal sito della Corte di cassazione) 
E’ inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnazione presentata dal P.M. presso la Corte d'Appello avverso il decreto con il quale la stessa Corte d'Appello – applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 21748 del 2007) – accoglieva l’istanza congiunta del tutore (padre) e del curatore speciale di persona in stato vegetativo permanente dal 1992 e autorizzava l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale realizzato mediante alimentazione di sondino nasogastrico.
All’esito di una compiuta ricostruzione della vicenda giudiziaria, le S.U., - facendo applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza e ripercorrendo le funzioni attribuite al P.M. nel processo civile – hanno, in particolare, chiarito che:
a) al fine di estendere il limitato potere di impugnazione del P.M. non varrebbe l’interpretazione estensiva della nozione di questioni attinenti allo "stato e capacità delle persone", atteso che anche in queste ipotesi alla previsione dell’intervento necessario del P.M. non si accompagna il potere di impugnazione, identificandosi le relative funzioni in quelle che svolge il Procuratore generale presso la Cassazione;
b) non è utile il richiamo alla impugnazione nell’"interesse della legge" di cui al novellato art. 363 c.p.c.;
c) la limitazione del potere di impugnazione del P.M. presso il giudice del merito si sottrae a dubbi di legittimità costituzionale, stante l’evidente ragionevolezza del non identico trattamento di fattispecie in cui viene in rilievo un diritto personalissimo di spessore costituzionale (autodeterminazione terapeutica), rispetto al quale è coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto della impugnazione di decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare, e fattispecie connotate da prevalente interesse pubblico, come quelle cui fa rinvio l’art. 69 c.p.c.



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