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NUMERO 22 - 19/11/2008

 La sanità regionale tra esigenze di finanziamento, sviluppo economico solidarietà: il caso della Regione Lazio

1.- La vicenda della sanità laziale è, per molti versi, veramente “speciale”; essa, otre ad essere rilevante di per sé, assume anche un valore esemplare e paradigmatico di altre vicende che, in tema di deficit sanitario, hanno interessato e interessano diverse Regioni italiane.
 Tale vicenda dimostra, inoltre, come comportamenti istituzionali incoerenti e spesso non conformi al principio di leale collaborazione possano produrre conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per la piena ed efficace tutela di un bene così prezioso per tutti, il diritto fondamentale alla salute, ponendolo a repentaglio.
Si tratta, peraltro, di comportamenti che sono, almeno in parte, riferibili a norme costituzionali, quelle del novellato Titolo V; queste ultime, ad oltre un lustro dalla loro entrata in vigore, continuano ad essere caratterizzate da un alto tasso di incertezza e di eclettismo ermeneutico che malissimo si attaglia alle norme costituzionali in generale ed alle norme costituzionali che disegnano attribuzioni e potestà dello Stato e delle Regioni, nell’ambito della Repubblica “una e indivisibile” (art. 5 Cost.), in particolare.  
 
2.- La “storia” recente della sanità laziale deve prendere le mosse dal cosiddetto “Accordo sul Piano di rientro”, sottoscritto tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e il Presidente della Regione il 23 febbraio 2007.
Si tratta di un accordo che è poi stato recepito dalla Regione Lazio in una apposita deliberazione di Giunta e precisamente nella delibera n. 149 del 6 marzo 2007. 
La prima questione riguarda, dunque, la natura stessa di questo Accordo, occorrendo considerare al riguardo che la materia definita dal novellato articolo 117 della Costituzione come “tutela della salute” rientrerebbe di per sé tra le materie di legislazione concorrente (comma terzo), mentre, come è notissimo, appartiene alla legislazione esclusiva statale la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma secondo lett. m, Cost.).
E’ altresì ben noto che il nuovo Titolo V della Costituzione, mentre prevede “intese” tra le Regioni, in vista del “migliore esercizio” delle funzioni regionali, da ratificarsi con apposita legge regionale (art. 117, comma ottavo, Cost.), non fa menzione di specifici Accordi tra lo Stato italiano e le Regioni.

(segue)



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