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di Andrea Cardone
L’urgenza di overruling:i rapporti tra giurisdizione amministrativa e costituzionale in materia di aree regionali protette tornano nell'alveo della giurisprudenza della Corte sulle leggi-provvedimento
Con la sentenza n. 241 del 2008 la Corte decide le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con sedici ordinanze in altrettanti giudizi, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione distaccata di Lecce, avverso tre leggi regionali istitutive di parchi naturali. I giudizi amministrativi sottostanti erano stati instaurati da alcuni privati, proprietari e titolari di diritti reali minori su beni immobili ricadenti all’interno del perimetro delle aree protette, i quali lamentavano l’approvazione in forma legislativa di alcuni atti amministrativi prodromici posti in essere in violazione del principio del contraddittorio. E ciò nonostante le relative violazioni del giusto procedimento amministrativo fossero già state censurate – con alcuni precedenti provvedimenti giurisdizionali – dallo stesso giudice rimettente, ad avviso del quale, di conseguenza, non appariva ragionevolmente orientata al principio del buon andamento della pubblica amministrazione l’intervenuta legificazione di quegli atti mediante le leggi istitutive dei parchi. Di qui l’individuazione dei parametri del giudizio negli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Segnatamente, in ordine alla legge n. 20 del 2006, l’ordinanza di rimessione censurava che il legislatore regionale avesse dato copertura legislativa ad un procedimento amministrativo in cui si era celebrata una conferenza dei servizi che non aveva raggiunto l’unanimità in ordine alla perimetrazione dell’istituendo parco regionale. Con riguardo alle leggi nn. 30 del 2006 e 13 del 2007, invece, la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale censurata atteneva alla mancanza di adeguata pubblicità della conferenza, la cui convocazione non risultava preceduta dall’avviso agli interessati della possibilità di presentare osservazioni e dall’indicazione del relativo termine. In tutti i casi i giudizi amministrativi a quibus avevano ad oggetto l’impugnazione del verbale della conferenza e di tutti gli atti preparatori e consequenziali, ivi compresa la delibera di Giunta regionale approvativa dello schema di disegno di legge.
(segue)
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