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Norme impugnate: Art. 204 bis, c. 7°, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285).
Oggetto: Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Inaccoglibilità del ricorso e conseguente determinazione della sanzione in misura non inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata - Omessa allegazione e difetto di prova delle circostanze previste dall'art. 195, comma 2, cod. strada come criteri per la determinazione giudiziale della sanzione amministrativa pecuniaria - Ritenuta applicabilità nel caso di specie del minimo edittale - Omessa previsione che nella determinazione della sanzione il giudice di pace non possa applicare una sanzione inferiore al doppio del minimo edittale stabilito dalla legge per ogni singola violazione.
Dispositivo: manifesta infondatezza
Atti decisi: ord. 286/2008
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