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Norme impugnate: Art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20/02/2006, n. 46; art. 10, c. 2°, della legge 20/02/2006, n. 46.
Oggetto: Processo penale - Appello - Modifiche normative recate dalla legge n. 46/2006 - Possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato contro le sentenze di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento 'ex' art. 88 cod. pen. (vizio totale di mente) - Preclusione - Asimmetria dei poteri tra imputato e parte pubblica a seguito delle sentenze nn. 26/2007 e 320/2007 della Corte costituzionale.
Dispositivo: restituzione atti - jus superveniens
Atti decisi: ord. 813/2007; 68/2008
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