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NUMERO 3 - 11/02/2009

 I diritti fondamentali tra trattati e costituzioni

Al momento della redazione di questo scritto, il Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ovvero i ‘trattati’, come vengono denominati all’art. 1 del TUE o, più semplicemente, il Trattato di Lisbona) sono in corso di ratifica da parte dei 27 Stati membri dell’Unione Europea; la loro entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2009, ancorché un ostacolo sia intervenuto nel processo di ratifica, a seguito del negativo pronunciamento referendario dell’Irlanda, il 13 giugno 2008.
Le difficoltà politiche insorte a seguito dei contrari pronunciamenti referendari della Francia e dell’Olanda sul precedente Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, nonché le difficoltà di accordo su un nuovo testo di modifica (sottolineate soprattutto dalle resistenze britanniche e polacche), hanno comportato che la ‘Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.’ (che, d’ora in poi, citeremo in modo indifferente, come Carta dei diritti o, più semplicemente, come Carta di Strasburgo) non venisse inclusa nel corpo dei (nuovi) trattati.
Tuttavia, l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea estende lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta di Strasburgo, stabilendo che l’interpretazione da prevedersi con riferimento ai diritti, alle libertà e ai principi in essa accolti debba essere la stessa che viene fissata nelle Disposizioni generali del Titolo VII della Carta medesima.
Inoltre, i ‘nuovi’ trattati statuiscono l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.), prevedendo che tale adesione non comporta in alcun modo modifiche nelle competenze dell’Unione per come definite nei trattati. Viene previsto, infine, che i diritti fondamentali, per come garantiti dalla C.E.D.U. e per come risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
In un siffatto quadro evolutivo, potremmo dibattere sulla natura sostanziale di Bill of Rights per l’Unione Europea di una simile scelta dei (nuovi) trattati dell’Unione. Tuttavia, se si fa eccezione per le limitazioni imposte dai Protocolli aggiuntivi per il Regno Unito e per la Polonia, occorre prendere atto che, con la soluzione prevista dai nuovi trattati – indubbiamente diversa, sotto il profilo simbolico, rispetto a quella prevista nel precedente trattato – si pone fine a una situazione d’incertezza circa la natura e la forza giuridica della Carta, che si era protratta per un tempo indubbiamente eccessivo senza trovare adeguate positivizzazioni nei trattati dell’Unione. Un tempo – come si ricorderà – che aveva legittimato quelle innovative letture giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le quali, pur a fronte della Carta come mero documento politico, sia pure solennemente proclamato, avevano portato ad accoglierla come parametro nella tutela dei diritti fondamentali, ancorché in unum con altri parametri di protezione.

(segue)



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