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NUMERO 5 - 11/03/2009

 Il potere ordinario dei sindaci di ordinanze extra ordinem

L’attribuzione dei nuovi poteri di ordinanza riconosciuti al sindaco, quale ufficiale di governo, dal nuovo art. 54 del d. lgs. 267/2000, così come modificato dal d. l. n. 92/2008, conv. in legge n. 125/2008, costituisce un elemento di innovazione che si presta sul piano più strettamente giuridico a talune considerazioni volte a mettere in evidenza i punti di forza del nuovo sistema ma anche taluni aspetti più problematici.
Ovviamente si tratta di valutazioni che possono basarsi prevalentemente su una lettura del dato normativo e delle prime ma già numerose esperienze finora realizzate attraverso il ricorso alle nuove ordinanze sindacali. Le prime pronunce del giudice amministrativo possono a loro volta costituire un ulteriore elemento di riflessione, anche se ancora non certo rappresentativo per l’esiguità numerica dei pronunciati giurisdizionali.
Allo stesso tempo, la lettura dei caratteri di maggiore innovazione del rinnovato potere di ordinanza dei sindaci non può non trovare un termine inevitabile di paragone rispetto alle esperienze delle ordinanze contingibili e urgenti realizzate sulla base della previgente normativa.
2. In primo luogo, il nuovo disposto normativo  dell’art. 54, co. 4, può essere letto in chiave di un evidente rafforzamento del ruolo del sindaco, anche se nella sua qualità di ufficiale di governo.
Si assiste, in altri termini, ad una marcata territorializzazione di funzioni che finiscono con l’essere affidate al livello amministrativo di base.
A tale riguardo, però, non può non rimarcarsi come, anche a fronte della estensione degli ambiti di intervento del sindaco - non più circoscritti come nel previgente art. 54 alla incolumità dei cittadini o, come oggi definita, all’incolumità pubblica, ma proiettati anche alla innovativa “materia” della sicurezza urbana -, il fenomeno di localizzazione dei poteri atti a prevenire ed eliminare i gravi pericoli che costituiscano una minaccia per le comunità, assume i connotati di un processo di decentramento statale, piuttosto che di un processo di pieno conferimento di funzioni in chiave autonomistica.
La sicurezza urbana, che pure sembra chiaramente evocare una realtà che può essere definita solo dal concorso di funzioni statali e funzioni regionali e locali (Pajno), e tale da non tradursi solo ed esclusivamente con una sostanziale coincidenza con i concetti di sicurezza e ordine pubblico  (Vandelli), finisce invece con il nuovo disposto dell’art. 54 del Tuel per essere fatta rientrare a pieno titolo nella materia statale, appunto, dell’ordine pubblico e sicurezza (di cui all’art. 117, comma 2, lett. h), Cost.).


(segue)



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