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NUMERO 6 - 25/03/2009

 Considerazioni in tema di accesso alle informazioni ambientali

Il tema del rilievo giuridico dell’ambiente e delle connesse esigenze di tutela è stato affrontato in termini di valore costituzionale, in presenza di opinioni che individuavano nell’ambiente la somma di diversi beni giuridici o che affermavano la sussistenza di “un generico diritto all’ambiente inteso come un fascio di vari e distinti diritti soggettivi, nell’ottica di un approccio frammentario e disorganico”.
Come è noto, la Corte costituzionale, in assenza di sicuri ancoraggi nelle regole, ha svolto un’importante funzione ‘pretoria’ nella definizione dei modelli normativi, riconoscendo all’ambiente la natura di valore costituzionale, che deve ispirare l’azione delle istituzioni pubbliche, ed il peculiare carattere di materia trasversale e polidimensionale. Il giudice delle leggi, peraltro, superando la tradizionale ricostruzione del rilievo dell’ambiente in termini di situazione giuridica soggettiva, ha ancorato la pluralità degli interessi afferenti al bene ambiente al tessuto dei valori che contraddistinguono il Patto costituzionale.
Con la sentenza n. 302/1994, la Corte ha chiarito che l’ambiente ‘in una corretta e moderna concezione’ costituisce un valore costituzionale dal contenuto ‘integrale’, nel senso che in esso vengono sommati una pluralità di valori non limitabili solo agli aspetti storico-culturali, sanitari ed ecologici della tutela, ma comprensivi pure di esigenze e di istanze partecipative, la cui realizzazione implica non solo l’attivazione di tutti i soggetti pubblici (in virtù del principio della “leale collaborazione”), ma anche quello dei membri della società civile, dei quali non può essere trascurato il positivo contributo per una efficace tutela dei beni ambientali
Secondo questa impostazione, il concetto giuridico di ambiente non può essere inteso esclusivamente  come espressione di un diritto soggettivo, in quanto si sostanzia in un involucro in grado di contenere un insieme di situazioni soggettive diversamente strutturate e differentemente tutelabili: non esiste un diritto all’ambiente azionabile da un soggetto individuale o collettivo davanti ad un giudice, ma tante situazioni giuridiche soggettive (il diritto alla salute, il diritto alla salubrità dell’ambiente, il diritto alle informazioni ambientali, il diritto all’associazionismo ambientale), che si pongono nei confronti dell’oggetto/ambiente come valore in rapporto di mezzi al fine.

(segue)



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