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NUMERO 7 - 08/04/2009

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 106/2009, conflitti tra poteri sul caso 'Abu Omar'

Corte Costituzionale
Ufficio Stampa
 
Conflitti sul caso “Abu Omar”
 
 
La Corte costituzionale, all’esito della discussione in Camera di consiglio dei cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ricorsi numeri 2, 3 e 6 del 2007, nonché numeri 14 e 20 del 2008) sorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le diverse Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Giudice delle indagini preliminari e Giudice monocratico della IV sezione penale del medesimo Tribunale) investite del processo penale e, di seguito, del dibattimento aventi ad oggetto l’ipotesi di sequestro di persona perpetrato ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar, ha adottato le seguenti decisioni:
1) ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto «nell’interesse della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
2) ha dichiaratoinammissibile il ricorso n. 6 del 2007 proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
3) ha accolto, nelle parti di seguito indicate, i ricorsi n. 2 e n. 3 del 2007 proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed ha dichiarato che non spettava alle predette Autorità giudiziarie porre a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, i documenti acquisiti all’esito della perquisizione eseguita il 5 luglio 2006 e successivamente inviati all’Autorità giudiziaria, con parziali omissioni relative ai dati coperti dal segreto di Stato, nonché la richiesta di svolgimento dell’incidente probatorio, e con essa sia l’ordinanza che lo ha disposto sia il relativo verbale di acquisizione della prova, del 30 settembre 2006.
Per l’effetto ha disposto l’annullamento di tali atti processuali nelle parti corrispondenti.
Ha respinto, nelle restanti parti, i suddetti ricorsi;
4) ha accolto il ricorso n. 14 del 2008, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale penale di Milano, limitatamente all’ordinanza del 14 maggio 2008, ammissiva di determinate prove, respingendolo per il resto;
5) ha respinto il ricorso n. 20 del 2008 proposto dal Giudice monocratico della IV sezione penale del Tribunale penale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
 
 
dal Palazzo della Consulta, 11 marzo 2009



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