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NUMERO 7 - 08/04/2009

 La materia 'Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema' nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell'arte e i nodi ancora irrisolti

Prima dell’avvento della legge cost. n. 3 del 2001, era affermazione generalmente condivisa che l’intervento pubblico rivolto alla tutela degli interessi propriamente ambientali o comunque connessi con la tutela dell’ambiente costituisse una sorta di “ambito privilegiato” per l’emersione di tutti i nodi problematici del difficile rapporto tra Stato e autonomie regionali, particolarmente sotto il profilo del sistema delle fonti.
Come ampiamente noto, di fronte alla “pagina bianca” tracciata dai costituenti nel Titolo V della Parte II della Costituzione, il sistema complessivo di governo dell’ambiente progressivamente affermatosi durante la vigenza del testo della Carta del 1947 era in gran parte frutto dell’attenta e faticosa opera di ricostruzione della legislazione statale e regionale da parte della giurisprudenza costituzionale e – in ragione della particolare “sensibilità ambientale” dimostrata caso per caso dalla Corte – aveva finito per assumere i connotati di un modello per così dire “sostanziale”. Un modello, cioè, fondato sull’effettivo e migliore perseguimento degli obiettivi di tutela a prescindere dal soggetto pubblico cui fosse riconducibile il potere di intervento, nonché sugli aspetti propriamente “di sostanza” del rapporto tra i diversi livelli territoriali di governo. Un modello, perciò, che risultava caratterizzato soprattutto per il fatto di prescindere da ogni rigida e formale distinzione tra ambito della “normazione” e ambito dell’“amministrazione”, favorito in questo senso dal principio costituzionale del parallelismo delle funzioni, che aveva condotto – proprio in tema di tutela dell’ambiente – ad una continua “osmosi” tra riconoscimento di competenze amministrative e riconoscimento di competenze normative di volta in volta al livello statale o al livello regionale.
In estrema sintesi, al momento dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001, questo sistema di governo dell’ambiente si poteva ritenere fondato su tre grandi pilastri.
Il primo consisteva nel riconoscimento da parte della Corte costituzionale, almeno a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, di una potestà legislativa di tipo concorrente delle Regioni in materia di tutela dell’ambiente; ciò era avvenuto nonostante l’assenza di un riferimento esplicito in proposito all’interno del catalogo delle materie elencate nella versione originaria dell’art. 117 Cost. ma grazie ad una interpretazione “sistematica” delle materie medesime. La dottrina, peraltro, aveva puntualmente fatto notare come l’ambiente – nella stessa concezione fatta propria dal giudice costituzionale – avrebbe assunto i connotati di una “materia” solo in senso atecnico, in quanto qualificato espressamente come “valore costituzionale” e dunque come interesse “trasversale” da ritenere collegato in modo funzionale ad altre materie di cui all’art. 117 Cost..

(segue)



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