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NUMERO 9 - 06/05/2009

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 121/2009, in tema di obbligo per il pm, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

Art. 405, c. 1° bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20/02/2006, n. 46.
 
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sia stata esclusa dal tribunale del riesame, e contro la decisione non sia stato proposto ricorso per cassazione, né siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini - Mancata previsione;   Obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini.
 
(ill. cost.)
 
ord. 72/2008



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