![](/nv14/lib/images/focus120.jpg)
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni, individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, sia respinto, alle associazioni soccombenti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave si applicano le disposizioni dell’articolo 96 del codice diprocedura civile.
5-ter. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni individuate ai sensi dell’articolo 13, sia respinto perché manifestamente infondato, il giudice condanna leassociazioni soccombenti al risarcimentodel danno oltre che alle spese del giudizio».
Osservatorio trasparenza
(10/07/2024)
Dossier 'Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di creditiì'
(03/07/2024)
Dossier 'Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE'
(03/07/2024)
Dossier 'Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464'
(03/07/2024)
Dossier 'Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale'
(03/07/2024)