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NUMERO 9 - 06/05/2009

 Ordinamento contabile sardo e 'federalismo fiscale'

Le recenti modifiche dell'ordinamento contabile della R. Sardegna inducono ad una riflessione che tenga conto del rinnovamento istituzionale in atto.
 A fondamento della disciplina occorre innanzitutto richiamare le specifiche disposizioni e il riparto di competenze in materia previsti nello statuto speciale, con le relative norme di attuazione, ma anche le norme costituzionali estensibili alla generalità delle pubbliche amministrazioni, tra le quali l’art. 81, i cui principi fondano il regime della contabilità pubblica ancorandolo al periodico indirizzo preventivo della gestione. Norme che devono essere integrate con le regole europee della sana gestione finanziaria e del divieto di disavanzi pubblici eccessivi.
La lettura dello statuto deve tener conto della situazione determinatasi a seguito della riforma del tit. V Cost., connotata da provvisorietà, incertezza e necessità di continue verifiche comparative con la posizione delle R. ordinarie. Infatti la specialità viene preservata, ma con la “inusuale forma di transizione di rilievo costituzionale” rappresentata dalla “clausola di maggior favore” di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, per la quale, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni del tit. V si applicano anche alle R. speciali per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, scaricandosi così sull'interprete la definizione dell'effettiva consistenza della normativa statutaria. In tema è di ausilio la giurisprudenza costituzionale, per la quale il quesito sulla applicabilità del nuovo regime alle diverse materie impone di verificare e comparare la situazione delineata nello statuto con quella del tit. V; con la sent. n. 370/2006 si è inoltre chiarito che l'adeguamento automatico opera esclusivamente a favore delle autonomie regionali e non anche di quelle locali.
 Altro elemento innovativo è rappresentato dalla l. statutaria, 10/7/2008, n. 1, che reca disposizioni di rilievo anche per il sistema contabile regionale.
Tra le norme dello statuto, gli artt. 3 e 4, nella logica che presiedeva al riparto di competenze legislative prima della riforma del tit. V, elencano le competenze legislative regionali, esclusive e concorrenti. Le prime devono svolgersi “in armonia con la Costituzione, e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica”. Il controllo statale preventivo sulle leggi della R., di cui all’art. 33, è da considerare superato con la abrogazione dell’art. 127 Cost., per applicazione della clausola di maggior favore.

(segue)



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