Ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge statale.
Il Consiglio regionale esercita quindi una potestà legislativa concorrente non soltanto in relazione agli istituti dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità, ma anche ai sistemi elettorali delle regioni di diritto comune. E’ la stessa norma costituzionale a definire il tipo di competenza legislativa, nonostante la materia elettorale non sia espressamente ricompresa tra quelle dell’elenco di cui all’articolo 117, comma 3. Nel confermare quanto appena detto, la Corte costituzionale ha chiarito che anche in assenza di legge statale di principi le regioni possono legiferare “nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla preesistente legislazione statale”.
I principi fondamentali della materia in tema di ineleggibilità ed incompatibilità sono stati individuati dalla legge n. 165/2004. In precedenza, e precisamente fino alla riforma operata con la legge costituzionale n. 1/1999, per le regioni a Statuto ordinario la Costituzione prevedeva la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La prima disciplina di ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri regionali fu posta dalla legge n. 108/1968 ma soltanto con la legge n. 154/1981 si arrivò a riunire in un unico testo le disposizioni relative a regioni ed enti locali, realizzando un contesto pressoché unitario.
Il sistema unitario è venuto meno per effetto dell’approvazione del T.U.E.L., recante disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità nell’ambito degli enti locali. La successiva riforma operata con la legge costituzionale n. 3/2001 ha confermato la separazione delle competenze legislative tra fonte statale e regionale; in relazione al secondo tipo, il nuovo testo della Costituzione contempla non soltanto i consiglieri regionali ma anche il Presidente e gli altri componenti della Giunta.
L’articolo 122 della Costituzione deve tuttavia essere letto alla luce del complessivo intervento di riforma dell’autonomia statutaria delle regioni, operato con la legge costituzionale n. 1/1999. Infatti, per diretta previsione costituzionale “il Presidente … dirige la politica della Giunta e ne è responsabile”. Se poi si considera che “è eletto a suffragio universale e diretto” e che “nomina e revoca i componenti della Giunta” (salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente), emerge con evidenza la preminenza funzionale del Presidente della regione, tanto nei confronti dei componenti della Giunta, quanto verso il Consiglio.