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NUMERO 12 - 17/06/2009

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 983/2009, solleva q.l.c. dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 134/2008 (decreto Alitalia) sulle regole della concentrazione tra Alitalia e Air One

(omissis) Il Collegio, invece, ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 10, d.l. 28 agosto 2008, n. 134, conv. in l. 27 ottobre 2008, n. 166, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4 quinquies all’art. 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347. La norma in discorso può essere qualificata come norma provvedimento in quanto si riferisce alle operazioni di concentrazione, effettuate entro il 30 giugno 2009, tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato (omissis) 

La norma esclude le operazioni di concentrazione anzidette dalla necessità dell’autorizzazione di cui alla L. 287/1990, per cui incide su un numero determinato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto. (omissis)

La legittimità costituzionale delle leggi provvedimento, quindi, deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, è soggetta ad uno scrutinio rigoroso di costituzionalità essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta (omissis)

 


La norma di cui all’art. 4, co. 4 quinquies, in sostanza ha sottratto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di svolgere il procedimento di cui alla L. 287/1990, stabilendo “a monte” che l’operazione di concentrazione può realizzarsi e che l’Autorità deve prescrivere misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell’operazione ed escludendo, quindi, sia la possibilità che l’operazione sia vietata sia l’imposizione di altre misure a tutela delle imprese concorrenti (omissis)

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 1, co. 10, decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166 nella parte in cui ha aggiunto il comma 4 quinquies all’art. 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. (omissis)



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