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di Paolo Carnevale
La legge di delega come strumento per la semplificazione normativa e la qualità della normazione il caso del meccanismo del c.d. 'Taglia leggi'
L’esistenza di un nesso tra delega legislativa e qualità della regolazione (
recte:normazione) è, nell’ambito delle politiche di semplificazione nel nostro Paese, un fatto relativamente recente.
Invero, fintanto che il fuoco dell’attenzione si è rivolto all’obiettivo assorbente dell’ammodernamento della Pubblica amministrazione, avvertita soprattutto a partire dall’inizio degli anni novanta come un grave ( e non più tollerabile) fattore di resistenza allo sviluppo e un onere ormai insopportabile per la finanza pubblica, lo strumento normativo prescelto è stato il regolamento in delegificazione, il quale proprio alla grande stagione della semplificazione amministrativa deve, da un lato, l’input per il superamento della fase della tiepida accoglienza e di sostanziale impasse conosciuta negli anni immediatamente successivi alla sua comparsa (come noto, la figura de qua viene introdotta con la previsione del capoverso dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988) e, dall’altro, il suo travolgente successo e la sua straordinaria fortuna applicativa. Le “virtù” di fonte caratterizzata da una maggiore controllabilità governativa, perché sostanzialmente al riparo dalla contesa politica con l’opposizione, e per la medesima ragione da un più elevato tasso di flessibilità, oltreché tradizionalmente adusa a disciplinare l’Amministrazione, rendevano il regolamento governativo ex art. 17, comma secondo, l. n. 400 del 1988 particolarmente adatto a perseguire una politica di semplificazione dei singoli procedimenti amministrativi.
Meno chiaro, però, appariva il rendimento sul piano della qualità della normazione, posto che la delegificazione, per un verso, assicurava una semplificazione normativa di carattere esclusivamente modale, il cui profitto nel tempo si è mostrato – sul piano che qui interessa – non così certo; per l’altro, non garantiva una riduzione dello stock normativo in circolo e una situazione di migliore gestione complessiva della dinamica normo-riproduttiva.
Non è, perciò, un caso che con il progressivo affermarsi della semplificazione normativa quale autonomo scopo da perseguire, sul piano dello strumentario utilizzato si sia registrata una presa di distanza dalla logica del rapporto esclusivo col regolamento in delegificazione che aveva contrassegnato il percorso della semplificazione per tutti gli ani novanta dello scorso secolo. E’con la prima legge annuale di semplificazione – n. 50 del 1999 – che si assiste al ricorso allo strumento tipico della razionalizzazione-unificazione della normativa per settore: il testo unico.
(segue)