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NUMERO 14 - 15/07/2009

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 200/2009, in tema di riparto della competenza legislativa in materia di istruzione

Norme impugnate: Art. 64 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; art. 4 del decreto legge 01/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni in legge 30/10/2008, n. 169 e art. 3 del decreto legge 07/10/2008, n. 154.

Oggetto: Istruzione - Organizzazione scolastica - Disposizioni di contenimento della spesa per il pubblico impiego - Incremento di un punto del rapporto alunni/docente - Riduzione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) - Piano programmatico per la razionalizzazione delle risorse - Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati nella legge - Lamentata carenza di previa intesa con le Regioni e finalità di risparmio a scapito della qualità dell'istruzione pubblica.

Inserimento, col decreto-legge n.154 del 2008, del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 , convertito nella legge n. 133 del 2008 - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da adottarsi dalle Regioni e dagli enti locali a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno - Inadempienza - Procedura di diffida ed eventuale nomina di commissario 'ad acta' - Lamentata carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge, nonché, nel merito, carattere di dettaglio della norma nella materia di competenza concorrente dell'istruzione, carenza dei presupposti che consentono l'esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materia di legislazione concorrente, carenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la compromissione delle attribuzioni regionali, assenza di qualsiasi forma di intesa con gli enti coinvolti, previsione di poteri sostitutivi al di fuori dell'ambito delimitato dalla Costituzione. Predisposizione da parte dei competenti Ministri, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle commissioni parlamentari, di un piano programmatico di interventi per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali - Lamentata chiamata in sussidiarietà dello Stato di funzioni regionali nella materia concorrente dell'istruzione senza la necessaria intesa. Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati - Abilitazione dei regolamenti medesimi a modificare le disposizioni legislative vigenti - Lamentato esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato nella materia concorrente dell'istruzione, carenza di previa intesa con le Regioni, alterazione del sistema costituzionale delle fonti.
Introduzione nell'elenco dei criteri del seguente oggetto: "definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa".

Modifica dell'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Attribuzione alle Regioni del compito di assicurare il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze regionali, con obbligo di osservare i termini dati e di attenersi ai criteri stabiliti con regolamento ministeriale - Previsione di potere sostitutivo dello Stato alle Regioni - Lamentata imposizione di termini illogici e non coordinati con i tempi di adozione degli atti necessariamente pregiudiziali di competenza statale, espropriazione dell'attività pianificatoria propria delle Regioni con illegittima previsione di poteri sostitutivi, immotivata disapplicazione del principio di sussidiarietà verticale, disagio lesivo dei diritti degli utenti nei piccoli comuni.

Istituzione nella scuola primaria di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, con entrata in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 - Lamentata imposizione di termini illogici e non coordinati con i tempi di adozione degli atti necessariamente pregiudiziali di competenza statale, contrasto con lo speciale ordinamento vigente per la Regione siciliana, illegittima previsione di poteri sostitutivi.


Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere - estinzione del processo
Atti decisi: ric. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97, 101/2008



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