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NUMERO 14 - 15/07/2009

 Questioni in tema di sindacabilità degli atti di nomina delle autorità indipendenti

La nozione di Autorità indipendente rappresenta uno degli argomenti maggiormente controversi con i quali la scienza giuridica pubblicistica si è dovuta confrontare con sempre maggiore impegno dagli anni Novanta ad oggi. È sufficiente, infatti, una rapida ricognizione intorno al tema de quo per comprendere come da un nucleo essenziale di principi comuni – sulla cui identificazione in sede scientifica esiste quasi unanimità di vedute – si sviluppino ed articolino poi una molteplicità di problematiche relative sia alla composizione delle diverse Autorità, sia alle funzioni esercitate dalle stesse sia, infine, ai poteri di cui esse siano titolari.
È evidente come ad ogni diversa decodificazione di ciascuna di tali tematiche corrisponda tanto una differente collocazione delle Autorità indipendenti nell’ordinamento giuridico italiano, quanto una originale configurazione delle dinamiche istituzionali cui le stesse partecipano. Prima di accostarsi ad alcuno dei suddetti profili critici – nel tentativo di rifuggire dal rischio di «semplificazioni unificanti» – appare opportuno evidenziare dunque, seppur brevemente, quali siano i minimi comuni denominatori di questo settore dell’esperienza giuridica. In primo luogo, v’è sostanziale concordia nell’affermare come l’istituzione di ciascuna delle Autorità indipendenti sia stata non tanto il prodotto (parziale) di una sistematica attività di integrazione istituzionale dell’ordinamento giuridico operata del legislatore italiano quanto, piuttosto, il frutto della (eventualmente) occasionale esigenza di disciplinare determinati rapporti giuridici, rientranti nell’ambito di altrettanto determinati settori socio-economici del paese. Considerazione che appare confermata, peraltro, dalla mancanza di una legge organica (o di principio) in materia e che ha spinto gli studiosi a sussumere gli evocati minimi comuni denominatori dalle varie discipline istitutive sia in sede di attuazione delle stesse, sia dai principi contenuti nella legislazione degli ordinamenti giuridici stranieri che prevedessero già tali Autorità quale parte integrante del sistema istituzionale.
In secondo luogo, la comunità scientifica è tendenzialmente concorde nell’ammettere come alla suddetta assenza di dati normativi positivi certi ed adeguati abbia fatto da contrappeso l’accentuazione del fenomeno legislativo di istituzione di Autorità indipendenti – sia a livello statale, sia a livello regionale – come espressione di una linea di politica istituzionale che, insinuandosi nel processo di transizione costituzionale, pareva destinata a mutare in parte alcuni aspetti costituzionali del sistema repubblicano: tratti della disciplina della forma di governo; il regime dei pubblici poteri; il rapporto fra il ruolo dell’Esecutivo e l’organizzazione della Pubblica Amministrazione; la (ridotta) fisionomia della funzione normativa del Parlamento.
 
(segue)



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