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NUMERO 15 - 29/07/2009

 L’adesione dell'Italia al Trattato di Prüm: prime osservazioni

Il trattato di Prüm è stato sottoscritto il 27 maggio 2005 da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria. Altri quattro paesi – Italia, Finlandia, Portogallo e Slovenia – hanno successivamente sottoscritto dichiarazioni contenenti l’intenzione di aderirvi.
Si tratta di una convenzione concernente l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini del contrasto del terrorismo, della criminalità transfrontaliera e dell’immigrazione illegale. Il trattato è aperto all’adesione degli altri stati membri dell’Unione europea e contiene la previsione che, al massimo entro tre anni dall’entrata in vigore, sia promossa un’iniziativa affinché le disposizioni del trattato stesso vengano acquisite nel quadro giuridico dell’Unione (art. 1, c. 4).
Dopo una prima lettura al Senato, conclusasi nella seduta del 22 dicembre 2008 ed alla Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 2009, il Senato ha approvato definitivamente il progetto di legge per l’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm.
 
1.2. Norme in materia di sicurezza. Il trattato, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati interessati, prevede in primo luogo la costituzione di banche dati nazionali del DNA per indagini su reati (art. 2), con la possibilità per ciascun Paese contraente di accedere, ai fini della investigazione sui crimini, alla ricerca automatica ed alla comparazione dei dati sul DNA (artt. 3-4) e sulle impronte digitali (artt. 8-9) contenuti nelle banche dati degli altri Stati contraenti; l’accesso e la ricerca automatica sono consentite anche riguardo ai dati sui veicoli e sui loro proprietari (art. 12).
Inoltre, per prevenire reati e mantenere l’ordine e la sicurezza in caso di eventi di grandi proporzioni di carattere transfrontaliero, nonché per prevenire atti di terrorismo, lo scambio dei dati personali – nell’ambito di quanto previsto dalle normative di ciascun Paese contraente – è consentito non solo per perseguire autori di crimini, ma anche riguardo a persone per cui esista la presunzione che commetteranno reati o che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza (artt. 14 e 16).


(segue)



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