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di Mia Caielli
La nuova legge elettorale della Regione Campania: a sostegno della costituzionalità delle norme di promozione della democrazia paritaria
Il Consiglio regionale della Campania ha recentemente approvato la legge elettorale 27 marzo 2009, n. 4 (BUR n. 23 del 14 aprile 2009) che apporta significative modifiche al sistema elettorale disciplinato dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43. Tale sistema era stato provvisoriamente confermato, fino all’entrata in vigore dei nuovi Statuti e delle nuove leggi elettorali, dall’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, che aveva però previsto due correzioni in linea con la forma di governo regionale transitoria stabilita dalla stessa.
La legge campana resta improntata al sistema elettorale proporzionale ma abolisce il c.d. listino regionale, prevedendo l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale: queste ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio se il presidente consegue più del 45% dei voti validi, mentre ne ottengono almeno il 55%, se il presidente consegue meno del 45% dei voti validi.
L’innovazione su cui si rifletterà in questo scritto riguarda la promozione della c.d. democrazia paritaria: nella nuova legge elettorale possono essere individuate tre tipologie di norme che perseguono l’obiettivo della eguaglianza effettiva tra i sessi nell’accesso alla carica di consigliere regionale.
In primo luogo, l’art. 10, intitolato “Rappresentanza di genere”, stabilendo al I comma che «in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati», prevede una azione positiva sex based, in quanto impone ai partiti politici di attribuire rilevanza al fattore “sesso” nella presentazione delle liste elettorali e di candidare obbligatoriamente una predeterminata percentuale di uomini e donne.
(segue)