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NUMERO 20 - 21/10/2009

 Osservazioni, a prima lettura, sull'art.138 Cost. come parametro di legittimità nella sentenza n. 262 del 2009

Una indagine giurisprudenziale assai rapida, realizzata con l’ausilio del motore di ricerca presente sul sito ufficiale della Corte costituzionale, mette in risalto un dato: dal 1956 a oggi, nell’ambito dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, risultano soltanto otto le sentenze in cui l’art. 138 della Costituzione viene utilizzato come parametro.
Il risultato che restituisce il motore di ricerca richiede una parziale correzione: in una decisione (la n. 167 del 1963) non vi è alcuna traccia della norma in questione, né nella parte in fatto, né in quella in diritto, né nel dispositivo (di semplice inammissibilità); in un’altra, l’art. 138 viene soltanto adoperato per interpretare la valenza di quello che era l’effettivo parametro del giudizio (cfr. la sentenza n. 168 del 1963, chiamata, tra le altre cose, a chiarire la portata della “materia costituzionale” cui fa riferimento l’art. 72, co. 4 Cost.). Quasi priva di interesse anche la sentenza n. 202 del 1976, con la quale la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla norma che qui interessa viene dichiarata inammissibile per carenza di motivazione. Nei casi residui si è invece in presenza di decisioni di rigetto (cfr. le sentenze n. 1 del 1957, n. 29 del 1958, n. 4 del 1972, n. 300 del 1984) o di accoglimento ma rispetto a parametri diversi dal 138 (è il caso della sola sentenza n. 24 del 2004, su cui si tornerà tra breve). In conclusione: fino ad oggi non risultano, all’esito di giudizi di legittimità costituzionale promossi in via incidentale, dichiarazioni di illegittimità costituzionale fondate sulla violazione dell’art. 138... 

(segue)


+ Corte cost., sent. n. 262/2009



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